Il principio DNSH: come vengono valutati gli interventi del PNRR
Do Not Significant Harm è il principio sul quale si basa la valutazione degli interventi che possono essere sostenuti dal PNRR. L’intento è quello di finanziare solo progetti che abbiano tra i propri obiettivi la sostenibilità ambientale, economica e sociale. In questo articolo affronteremo i criteri di applicazione di questo principio e cosa misurano all’interno dei progetti inseriti nel PNRR.
“Do Not Significant Harm” cosa significa e cosa prevede il principio DNSH
La traduzione è “non causare danni significativi” e fa riferimento alla condizione irrinunciabile per la quale un progetto, al fine di rientrare tra gli interventi finanziabili mediante RRF (Recovery Fund), deve tenere conto di tre parametri chiave: impatto ambientale, sociale ed economico. Inoltre, il progetto deve prevedere che il 37% delle risorse sia destinato alla transizione ecologica.
Le fondamenta del principio DNSH sono da ricercare nella “tassonomia per la finanza sostenibile”, delineata inizialmente dal Green Deal europeo, al fine di dotare i Paesi membri di uno strumento funzionale alla valutazione dei progetti secondo i paradigmi UE. Nel Green Deal compare il principio di “non nuocere” che anticipa il tema delle analisi dei progetti basate “sulle consultazioni pubbliche, sulle previsioni degli effetti ambientali, sociali ed economici e su analisi che evidenziano le ripercussioni per le PMI e le implicazioni in termini di promozione o rallentamento dell'innovazione, le valutazioni d'impatto aiutano a prendere decisioni politiche efficaci mantenendo i costi al minimo, in linea con gli obiettivi del Green Deal”– “Il Green Deal europeo”
Principio DNSH: i criteri di valutazione
All’interno del Regolamento UE 2020/852, al punto 7 si evidenziano le ragioni per le quali sia necessario portare a sistema la sostenibilità, a fronte di una crisi ambientale a sua volta sistemica. Nei punti seguenti si delineano, quindi, i criteri utili per determinare la conformità del progetto al principio DNSH, elencati di seguito:
- mitigazione dei cambiamenti climatici;
- adattamento ai cambiamenti climatici;
- uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;
- transizione verso l’economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti;
- prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo;
- protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli ecosistemi.
Dalla conformità di questi criteri, deriva una proiezione dei possibili effetti attesi e inattesi sulla base di quattro scenari potenziali:
- la misura ha impatto nullo o trascurabile sull’obiettivo;
- la misura sostiene l’obiettivo con un coefficiente del 100%;
- la misura contribuisce “in modo sostanziale” all’obiettivo ambientale;
- la misura richiede una valutazione DNSH complessiva.
Definito lo scenario nel quale si inquadra il progetto, si delineano due approcci per le valutazioni DNSH:
- approccio semplificato: per i progetti che ricadono in uno dei primi tre scenari;
- analisi approfondita e condizioni da rispettare: per i progetti che interessano settori critici (energia, trasporti, gestione dei rifiuti).
Principio DNSH: come avviene la valutazione
Aspetto chiave della conformità di un progetto al principio DNSH è la valutazione ex-ante in relazione agli obiettivi di progetto.
Nella fase di raccolta dei dati, viene individuata la condizione di partenza, in termini economici, ambientali e sociali, e parametrata agli obiettivi del progetto. Il criterio alla base non è comparativo, cioè non solo l’intervento deve essere migliorativo dello scenario di partenza, ma non deve peggiorarlo. Le considerazioni ex-post sono vagliate a cadenza regolare, mediante la verifica delle milestones individuate dall’UE oppure viene valutato il raggiungimento dei target previsti ex-ante dall’intervento.
Le informazioni sono raccolte mediante una checklist che, oltre a determinare l’impatto del progetto, ne descrive i tempi di realizzazione, altrettanto cruciali ai fini dell’assegnazione delle risorse previste.
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