Piano Transizione 5.0: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge 2 marzo 2024, n.19
Dopo una lunga attesa, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge 2 marzo 2024, n.19.
L’Articolo 38 del Decreto PNRR detta le regole del nuovo Piano Transizione 5.0.
Le principali novità rispetto alle precedenti bozze riguardano le procedure di fruizione del beneficio e il ruolo del GSE (Gestore dei Servizi Energetici), ora soggetto principale a cui le imprese dovranno rivolgersi, incaricato dei controlli finalizzati alla verifica dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti per la fruizione del beneficio.
Il provvedimento è già in vigore dalla data di pubblicazione, ma dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro i 60 giorni successivi, con probabili ulteriori correzioni.
Il decreto attuativo, che dovrà essere emanato entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge, definirà le modalità di presentazione delle comunicazioni, i soggetti titolati a redigere le certificazioni e i criteri per la determinazione del risparmio energetico conseguito.
In attesa dell’emanazione per la piena operatività, le imprese possono già procedere alla prime valutazioni di fattibilità. Secondo tale normativa, sono infatti ammissibili gli investimenti a partire dal 1 gennaio 2024.
Procedura di fruizione dell’incentivo
Le imprese dovranno presentare al GSE una certificazione ex ante con la descrizione e il costo del progetto di investimento, che di conseguenza verificherà la completezza della documentazione e la trasmetterà al Ministero delle imprese e del made in Italy, perché venga “riservata” parte del credito previsto.
Le imprese dovranno, inoltre, inviare comunicazioni periodiche sullo stato di avanzamento dell’investimento ammesso all’agevolazione, in modo da calibrare l’importo di credito d’imposta utilizzabile e quindi liberare risorse prenotate ma non utilizzabili.
Al completamento dell’investimento l’impresa invia una comunicazione al GSE con certificazione ex post, il quale trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie e l’ammontare definitivo del credito d’imposta utilizzabile.
Dopo 5 giorni dalla trasmissione di tale elenco, le imprese devono presentare entro il 31 dicembre 2024 il modello F24 per la fruizione del credito.
In caso l’impresa non avesse capienza per fruire dell’intero credito, può riportare a nuovo per i 5 anni successivi una quota dell’ammontare non ancora utilizzato.
Tali documentazioni hanno lo scopo di dimostrare la congruità e la pertinenza delle spese sostenute.
Per le PMI, le spese sostenute ai fini delle certificazioni per la fruizione del credito d’imposta verranno calcolate in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 10.000 euro, nel rispetto dei limiti generali.
Quali sono le attività e le spese ammissibili?
Accedono ai crediti d’imposta le imprese che effettuano un investimento in uno dei beni strumentali previsti negli allegati A e B del piano Transizione 4.0, ottenendo così una riduzione dei consumi energetici di almeno 3% per la struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o di almeno 5% per i processi interessati dall’investimento.
Nell’ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici nelle misure, sono inoltre agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili (es. impianti fotovoltaici) destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. sono inoltre previste spese per la formazione volta al consolidamento delle competenze.
Nell’ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici nelle misure, sono inoltre agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili (es. impianti fotovoltaici) destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. sono inoltre previste spese per la formazione volta al consolidamento delle competenze.
Le risorse stanziate digitale e green delle imprese italiane sono pari a 6,3 miliardi e sono suddivise in:
- 3.780 milioni per i beni strumentali
- 1.890 milioni per autoconsumo e autoproduzione
- 630 milioni per la formazione del personale finalizzata all’acquisizione di competenze rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi
Quali sono le aliquote?
Al centro del piano Transizione 5.0 c’è il risparmio energetico.
Fermo restando il suddetto requisito di riduzione dei consumi energetici di almeno 3% per la struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o di almeno 5% per i processi interessati dall’investimento, il credito d’imposta spettante alle imprese sarà pari al:
- 35% fino alla soglia di 2,5 milioni di investimenti
- 15% con una quota di investimenti tra i 2,5 e i 10 milioni di euro
- 5% per una quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno
Sono previste percentuali maggiorate per le aliquote, fino al 45%, in caso di importanti riduzioni dei consumi energetici, oltre il 3% e 5% previsti.
Nel caso di pannelli fotovoltaici ad elevata efficienza, l’aliquota può essere maggiorata di 1,2 o 1,4 volte. Sono inoltre previste spese per la formazione del personale nel limite del 10% degli investimenti e sino a un massimo di 300.000 €. Sono inoltre previste spese per la formazione del personale nel limite del 10% degli investimenti e sino ad un massimo di 300.000 €.
Per gli investimenti che non generano risparmio o generano risparmio sotto le soglie minime resta operativo il piano Transizione 4.0.
Una novità rispetto alle precedenti bozze è l’eliminazione del divieto di cumulo con altre agevolazioni finanziate con fondi europei, che quindi sono possibili.
Resta invece il divieto di cumulo con il piano Transizione 4.0.
COSA POSSIAMO FARE PER TE
Archita Engineering, in quanto ESCo certificata a fronte della norma UNI CEI 11352, può fornire tutto il supporto necessario in questa fase e seguire le imprese in tutte le attività previste.
Si consiglia infatti alle imprese di avviare gli investimenti in tempi brevi, considerando le tempistiche relative all’ordine, la consegna, l’installazione e l’adempimento agli oneri documentali.
Il team di Archita Engineering è disponibile per qualsiasi ulteriore chiarimento ed approfondimento della normativa.
Contattaci per una consulenza.
Ti è piaciuto l'articolo e vuoi ricevere gli aggiornamenti più significativi sulle novità di questo settore? Iscriviti qui alla Newsletter di Archita Engineering.
Foto credits: immagine di nuraghies su Freepik
Foto credits: immagine di nuraghies su Freepik